Gli studi di settore sono inapplicabili all’imprenditore che certifica il periodo di malattia, che impedisce la piena produttività; a maggior ragione se l’azienda è stata appena fondata. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 27.12.2011, n. 29185.
Archivio per dicembre 2011
Per effetto del D.M. 12.12.2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292/2013, a decorrere dal 1.01.2014 il tasso di interesse legale scende dal 2,50% all’ 1,0%.
IN TABELLA LA SERIE STORICA
decorrenza |
tasso |
21.04.1942 |
5,0% |
16.12.1990 |
10,0% |
1.01.1997 |
5,0% |
1.01.1999 |
2,5% |
1.01.2001 |
3,5% |
1.01.2002 |
3,0% |
1.01.2004 |
2,5% |
1.01.2008 |
3,0% |
1.01.2010 |
1,0% |
1.01.2011 |
1,5% |
1.01.2012 |
2,5% |
1.01.2014 |
1,0% |
IN TABELLA LA SERIE STORICA
decorrenza |
tasso |
21.04.1942 |
5,0% |
16.12.1990 |
10,0% |
1.01.1997 |
5,0% |
1.01.1999 |
2,5% |
1.01.2001 |
3,5% |
1.01.2002 |
3,0% |
1.01.2004 |
2,5% |
1.01.2008 |
3,0% |
1.01.2010 |
1,0% |
1.01.2011 |
1,5% |
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Per effetto del D.M. 12.12.2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291/2011, a decorrere dal 1.01.2012 il tasso di interesse legale passa dal 1,50% al 2,50%.
IN TABELLA LA SERIE STORICA
Termine iniziale
21.04.1942 16.12.1990 1.01.1997 1.01.1999 1.01.2001 1.01.2002 1.01.2004 1.01.2008 1.01.2010 1.01.2011 1.01.2012 |
tasso 5% 10% 5% 2,50% 3,50% 3% 2,50% 3% 1% 1,50% 2,50% |
NUOVI MINIMI DAL 2012
• Il contribuente deve essere una persona fisica che: – intraprende un’attività d’impresa, arte o professione dal
1.01.2012; – l’ha intrapresa successivamente al 31.12.2007.
Il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti
l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero precedente d’impresa, anche in forma associata o familiare.
Ambito soggettivo
L’attività da esercitare non Non deve costituire, in nessun
prosecuzione di attività precedente
Ricavi per prosecuzione di attività
Non esercizio di attività
NUOVI REQUISITI
(+)
REQUISITI TRADIZIONALI
SOGGETTI ESCLUSI
È escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o profes-
modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemen- te svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. sioni.
Qualora sia proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel pe- riodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del benefi-
di terzi cio, non deve essere superiore a € 30.000.
Ricavi o compensi 30.000 nell’anno solare precedente.
Ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a €
Cessioni alla esportazione
Spese per collaboratori o dipendenti
Beni strumentali
• Il contribuente non deve aver effettuato, nell’anno precedente: – cessioni all’esportazione e operazioni assimilate alle ces-
sioni all’esportazione; – servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali; – operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Re-
pubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali.
Il contribuente non deve aver sostenuto nell’anno precedente spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche assunti se- condo la modalità riconducibile a un progetto, programma di la- voro o fase di esso, né erogato somme sotto forma di utili da par- tecipazione agli associati.
Il contribuente non deve aver effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a € 15.000.
• Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA. • Soggetti non residenti. • Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o por-
zioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi. • Esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che, contestual- mente, partecipano a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir,
ovvero a società a responsabilità limitata in trasparenza fiscale.
telefisco 2012:
È consentito l’accesso al regime dei minimi qualora il contribuente abbia svolto un’altra attività, cessata però da oltre 3 anni, anche se i periodi di imposta interi di inattività sono solo 2. Nella fattispecie, il contribuente aveva cessato la precedente attività a maggio 2006, riprendendola a giugno 2009. Il contribuente aveva presentato la dichiarazione Iva e redditi sia per l’anno 2006 sia per l’anno 2009 e quindi, in pratica, i periodi di imposta di inattività sarebbero soltanto 2. Si precisa, comunque, che essendo passati 3 anni (di calendario) dalla precedente cessazione di attività, è possibile accedere al regime dei minimi. In altri termini, si è ribadito che l’impedimento all’accesso al regime agevolato deriva dall’effettivo svolgimento dell’attività nel triennio precedente; conseguentemente, il possesso di una partita Iva inattiva non preclude l’accesso al regime agevolato
La Manovra Monti ha inibito i pagamenti in contanti, in unica soluzione a partire da € 1.000,00; la riduzione si estende anche alle emissioni di assegni liberi.
• Professionisti e Ced che gestiscono contabilità ordinarie dovranno prestare una particolare attenzione alle modalità con cui sono pagate le fatture ed eseguiti i prelievi ed i versamenti fra soci e società. Qualora dette operazioni, infatti, si concretizzassero visibilmente in pagamenti in uniche soluzioni con importi di € 1.000,00 o superiori, in caso il cliente fosse sottoposto a verifica fiscale, i professionisti contabili ri-schierebbero di vedersi rilevare l’omessa comunicazione dell’irregolarità e, di conseguenza, contestare sanzioni ingenti su ogni irregolarità riscontrata.
• Le transazioni in contanti oltre la soglia, infatti, potrebbero determinare sanzioni di € 3.000,00 sui professionisti che non le comunicano alle competenti autorità.
In base all’emendamento contenuto nella legge di conversione del D.L. 201/2011, gli istituti di credito possono addebitare al cliente una commissione di massimo scoperto non superiore allo 0,50% a trimestre della somma messa a disposizione. La commissione deve inoltre essere calcolata in misura proporzionale alla durata dell’affidamento e al tasso debitore calcolato sugli importi realmente utilizzati.
Dal 1.01.2012 inizia il percorso di incremento delle aliquote dovute all’Inps dagli iscritti nelle gestioni pensionistiche di artigiani, commercianti e coltivatori diretti, che raggiungeranno nel 2018 la misura del 24%. Per il 2012 l’aumento sarà pari a 1,3 punti percentuali: l’aliquota salirà così dal 20% attuale al 21,3% e dal 21 al 22,3% per l’ulteriore fascia di reddito. · Arriveranno al 24% anche le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti all’Inps, per i quali aumentano anche le aliquote nelle zone svantaggiate. · Dal 1.01.2012 aumenteranno di un punto anche le aliquote dovute dagli iscritti alla Gestione Separata. Il D.L. 201/2011 estende ai professionisti iscritti a questa gestione alcune tutele riservate ai collaboratori coordinati e continuativi. Si tratta dell’indennità economica di malattia e di maternità, ora applicabile ai professionisti privi di albo o di cassa di categoria
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO – SINDACI NELLE SOCIETÀ CON RICAVI SUPERIORI A 1 MILIONE DI EURO