By tcalb

LEGGE DI STABILITA’ 2014 (legge n. 147 del 27.12.2013) 2

Tracciabilità dei pagamenti dei canoni di affitto (art. 1, c. 50) 2

Deduzione IRAP per incremento base occupazionale (art. 1, c. 132) 2

Potenziamento ACE (Aiuto alla Crescita Economica) (art. 1, c. 137 e 138) 2

Proroga delle detrazioni per risparmio energetico, ristrutturazioni edilizie e mobili (art. 1, c. 139, lett. b), c) e d)) 2

Certificazione APE (art. 1, c. 139 lett. A – DL 145/2013) 2

Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (rt. 1, cc. 140 – 147) 3

Rivalutazione terreni e partecipazioni (Art. 1, c. 156 ) 3

Perdite su crediti (Art. 1, cc. 160, lett. b), 161 ) 3

Imposta di registro su cessione di contratti di leasing di immobili strumentali ed esonero IPT sul riscatto dei veicoli (Art. 1, cc. 164, 166 ) 4

Aliquota Iva 4% per  prestazioni  delle  cooperative sociali  (Art. 1, c. 172 ) 4

Iva somministrazione bevande e alimenti mediante distributori automatici (Art. 1, c. 173 ) 4

Reddito imponibile dei lavoratori transfrontalieri con franchigia (Art. 1, c. 175 ) 4

WEB TAX (art. 1, c. 33, 177 e 178) 4

Visto di conformità per compensare crediti IRES, IRPEF o IRAP oltre 15.000 euro ( Art. 1, c. 574 ) 4

Riduzione aliquota degli oneri detraibili (Art. 1, cc. 575, 576 ) 5

Imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari (Art. 1, c. 581 ) 5

IVAFE – Imposta  sul valore delle attività finanziarie estere(Art. 1, c. 582 ) 5

Controlli preventivi su mod. 730 con rimborso superiore a € 4.000  (Art. 1, cc. 586 – 589 ) 5

Definizione agevolata somme iscritte a ruolo (Art. 1, cc. 618 – 624 ) 5

Campione d’Italia – tasso di cambio convenzionale (Art. 1, c. 631 ) 5

Parziale deducibilità dell’IMU su immobili strumentali ( Art. 1, cc. 715, 716 ) 5

Tassazione IRPEF di  immobili abitativi non locati  (Art. 1, cc. 717, 718 ) 6

Aumento dell’aliquota della Gestione Separata Inps  (Art. 1, cc.  491, 744 ) 6

Altri provvedimenti 6

Incremento del limite delle compensazioni o rimborsi su conto fiscale (D.L. n. 35/2013) 6

Interessi legali – 1% dal 2014 (decreto del 12.12.2013) 6

Modifiche all’imposta di registro ed ipotecarie e catastali sui trasferimenti immobiliari (art. 10 D.Lgs 23/2011) 6

Agevolazioni “prima casa” (art. 10 D.Lgs 23/2011 e art. 26 DL 104/2013). 7

Registrazione contratti di locazione (modello RLI) e versamento imposte (F24 ELIDE) 7

Accettazione di pagamenti elettronici da parte di commercianti ed esercenti attività di servizi, anche professionali. Obbligo di dotazione di POS. 7

ENASARCO – nuove aliquote, massimali e minimali 7

LEGGE DI STABILITA’ 2014 (legge n. 147 del 27.12.2013)

Tracciabilità dei pagamenti dei canoni di affitto (art. 1, c. 50)

Dal 1 gennaio 2014 i canoni di affitto di unità abitative non possono più essere pagati in contanti, indipendentemente dall’importo, ad eccezione dei canoni dovuti per le locazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I pagamenti devono quindi avvenire tramite assegni, bonifici o comunque con modalità tracciabile.

Si sottolinea che il divieto dell’uso del contante, come detto anche sotto la soglia di 1000 euro, assume rilevanza anche ai fini del reato di riciclaggio.

Al fine di contrastare l’evasione viene attribuito ai comuni il potere di controllo dei contratti di locazione, anche mediante l’incrocio con l’anagrafe condominiale.

Deduzione IRAP per incremento base occupazionale (art. 1, c. 132)

Dal 2014 viene introdotta una deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che incrementa la base occupazionale rispetto al personale occupato nel periodo d’imposta precedente

Per ciascun dipendente l’importo della deduzione è di euro 15.000 e non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro, spetta per tre anni e decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d’imposta.

L’incremento della base occupazionale è considerato con riferimento anche a società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono, anche solo in parte , attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.

Potenziamento ACE (Aiuto alla Crescita Economica) (art. 1, c. 137 e 138)

Aumenta l’incentivo alla patrimonializzazione delle imprese, la cosiddetta ACE, cioè la deduzione dal reddito complessivo di una somma corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio che passa dal 3% di oggi al 4% nel 2014, al 4,5% nel 2015 ed al 4,75% nel 2016.

Proroga delle detrazioni per risparmio energetico, ristrutturazioni edilizie e mobili (art. 1, c. 139, lett. b), c) e d))

La detrazione fiscale del 65% per IRPEF ed IRES per i lavori di riqualificazione energetica viene rimodulata come segue:

–       65% per le spese sostenute nel periodo dal 06/06/2013 al 31/12/2014 (fino al 30/06/2015 per i condominii);

–       50% per le spese sostenute nel periodo dal 1/01/2015 al 31/12/2015 (fino al 30/06/2016 per i condominii)

La detrazione ed il limite per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR la detrazione IRPEF è stata così rimodulata:

–       50% per le spese sostenute nel periodo dal 26/06/2012 al 31/12/2014 e con limite di spesa di euro 96.000;

–       40% per le spese sostenute nel periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015 e con limite di spesa di euro 96.000

–       36% per le spese sostenute dal 01/01/206 e con limite di spesa di euro 48.000

La detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, in concomitanza con opere di ristrutturazione edilizia, è prorogata al 31/12/2014 con limite di spesa e percentuale invariate (limite euro 10.000, detrazione 50%).

Certificazione APE (art. 1, c. 139 lett. A – DL 145/2013)

L’obbligo di allegare il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE) ai contratti di vendita e di locazione di immobili, a pena di nullità degli stessi, è posticipato alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle Linee guida di certifica-zione energetica degli edifici. Per effetto del DL 145/2013 tuttavia si prevede che la mancata allegazione del certificato non costituisce causa di nullità del contratto ma solo fonte di sanzioni amministrative da 3.000 a 18.000 euro.

Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (rt. 1, cc. 140 – 147)

I soggetti Ires (società di capitali ed enti) che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, le imprese individuali e le società di persone, anche in contabilità semplificata, possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2012.  Sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa,

La rivalutazione, che deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa, deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2012, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1.01.2014, e deve riguardare  tutti i  beni appartenenti alla medesima categoria omogenea

La rivalutazione ai fini fiscali comporta il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali pari al :

  • 16% per i beni ammortizzabili;
  • 12% per i beni non ammortizzabili.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, a decorrere  dal 3° esercizio successivo  a quello con riferimento al quale la rivalutazione è  stata eseguita (con riferimento alle società con esercizio coincidente con l’anno solare l’effetto decorre quindi dal 2016).

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, anche parzialmente, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Le imposte sostitutive, sia per la rivalutazione che per l’affrancamento, devono essere versate in 3 rate annuali di pari importo, senza interessi, a decorrere dalla data di scadenza del saldo delle imposte sui redditi del periodo di imposta in cui è effettuata la rivalutazione. Le rate successive scadranno contestualmente al saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Gli importi da versare possono essere compensati.

Rivalutazione terreni e partecipazioni (Art. 1, c. 156 )

È riaperta nuovamente la possibilità di rivalutare il costo di acquisto delle partecipazioni in società non quotate e di terreni, agricoli ed edificabili, posseduti alla data del 1.01.2014 non in regime d’impresa sulla base di una perizia giurata, da redigersi entro il 30.06.2014.

Destinatari della norma sono i soggetti che possiedono partecipazioni e terreni al di fuori dell’esercizio di impresa (quindi persone fisiche, enti non commerciali, società semplici).

L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30.06.2014 ed è pari al 4% per terreni e partecipazioni qualificate (quote superiori al 20% dei diritti di voto o del 25% del capitale) e del 2% per partecipazioni non qualificate.

L’imposta deve essere versata interamente entro il 30.06.2014 oppure tre rate annuali scadenti il 30.6.2014, 30.06.2015 e 30.06.2016 con applicazione degli interessi del 3% annuo.

In caso di cessione di terreni anteriormente al 30.06.2014, la perizia deve essere redatta e giurata prima della cessione.

Con riferimento ai terreni, si evidenzia che in caso di rivalutazioni già effettuate in anni precedenti è opportuno valutare l’opportunità di far redigere una nuova perizia qualora il valore del terreno si sia nel frattempo ridotto rispetto alla prima stima. Questo perché in caso di cessione, la base imponibile dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale è pari la valore di stima indicato in perizia. Ovviamente, dato che la nuova perizia determina una svalutazione, nessuna imposta dovrà essere versata.

Perdite su crediti (Art. 1, cc. 160, lett. b), 161 )

A decorrere dal periodo di imposta in c orso al 31.12.2013 sono deducibili le perdite su crediti iscritte a bilancio in applicazione dei principi contabili nazionali.

Deducibilità canoni di leasing (Art. 1, cc. 162, 163 )

La legge di stabilità 2014 modifica nuovamente il limite temporale della deducibilità dei contratti di leasing. Per i contratti stipulati dal 1.01.2014 la deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili  strumentali  (escluse le autovetture) è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di  ammortamento corrispondente al coefficiente previsto (in precedenza 2/3 del periodo stesso) ; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni (in precedenza 18 anni). La deducibilità fiscale è indipendente dalla durata civilistica del contratto ed è concessa anche per gli immobili dei lavoratori autonomi.

Per i vecchi contratti invece (ante 2014) permangono le regole esistenti alla data della stipula e quindi i canoni relativi a contratti stipulati fino al 28/04/2012 sono deducibili se e solo se di durata pari ad almeno 2/3 del periodo di ammortamento (o 18 anni per gli immobili) mentre quelli stipulati dal 29/04/2012 al 31/12/2013 sono deducibili fiscalmente in un arco temporale pari a 2/3 del periodo di ammortamento (o 18 anni per gli immobili) indipendentemente dalla durata del contratto

Per le autovetture invece, la deducibilità è ancora pari all’intero periodo di ammortamento , normalmente 48 mesi.

Imposta di registro su cessione di contratti di leasing di immobili strumentali ed esonero IPT sul riscatto dei veicoli (Art. 1, cc. 164, 166 )

Dal 1.01.2014 alle cessioni di contratti di locazione finanziaria di immobili strumentali, anche da costruire, ed ancorché assoggettati a Iva, si applica l’imposta di registro nella misura del 4%.

La base imponibile è pari al corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.

Sempre dal 1.01.2014 sono esenti da Imposta provinciale di trascrizione i riscatti dei veicoli in leasing.

Aliquota Iva 4% per  prestazioni  delle  cooperative sociali  (Art. 1, c. 172 )

Le prestazioni socio sanitarie, educative, di assistenza domiciliare e simili rese in favore di anziani, inabili e altre categorie di persone svantaggiate, sono soggette all’aliquota Iva del 4% qualora siano svolte dalle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991. Viene quindi abrogata la norma prevista dalla legge di Stabilità 2013 che elevava l’aliquota al 10% per i contratti stipulati dal 2014. Le medesime prestazioni rese da altre cooperative scontano l’Iva con aliquota ordinaria del 22%.

Iva somministrazione bevande e alimenti mediante distributori automatici (Art. 1, c. 173 )

Dal 1.01.2014 sale dal 4% al 10% l’IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici. La norma prevede che i prezzi di tali cessioni stipulate entro il 4.08.2013 possono aumentare solo in misura corrispondente all’incremento dell’IVA.

Reddito imponibile dei lavoratori transfrontalieri con franchigia (Art. 1, c. 175 )

Con decorrenza dal 1.01.2014  il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in  altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti  residenti  nel  territorio  dello Stato  italiano,  concorre  a  formare  il  reddito  complessivo  per l’importo eccedente  6.700 euro.

WEB TAX (art. 1, c. 33, 177 e 178)

Dal 1 luglio 2014 i soggetti passivi che intendono acquistare servizi di pubblicità online, link sponsorizzati e search advertising, anche attraverso centri media ed operatori terzi, dovranno obbligatoriamente acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana. Già dal primo gennaio 2014 gli stessi servizi devono obbligatoriamente essere pagati in modo tracciabile (bonifico, carte di credito, bonifico postale).

Visto di conformità per compensare crediti IRES, IRPEF o IRAP oltre 15.000 euro ( Art. 1, c. 574 )

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del codice civile, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

Riduzione aliquota degli oneri detraibili (Art. 1, cc. 575, 576 )

Entro il 31.01.2014 sono adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’art. 15 Tuir (spese mediche, premi di assicurazione sulla vita, interessi su mutuo prima casa etc) tenendo conto dell’esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti.

Se entro quella data non saranno adottati i provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista attualmente in misura del 19% verrà automaticamente ridotta al  18% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 per scendere al  17% a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014.

Imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari (Art. 1, c. 581 )

Dal 2014 l’imposta di bollo prevista dall’art. 13 Dpr 642/1972 sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari aumenta dal 1,5 al 2 per mille.

Per l’anno 2013, l’imposta è dovuta nella misura minima  di  euro  34,20  e,  se  il cliente è soggetto diverso da  persona fisica, nella misura massima di euro 4.500.

A decorrere dall’anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l’imposta è dovuta nella  misura  massima di euro 14.000 e non è più prevista la misura minima .

IVAFE – Imposta  sul valore delle attività finanziarie estere(Art. 1, c. 582 )

Dal 2014 l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero è aumentata dal 1,5 al 2 per mille.

Controlli preventivi su mod. 730 con rimborso superiore a € 4.000  (Art. 1, cc. 586 – 589 )

Per contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei  sostituti d’imposta nell’ambito  dell’assistenza  fiscale (modello 730),  entro 6 mesi dalla  scadenza  dei  termini  previsti per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla  data della trasmissione, ove questa sia  successiva  alla  scadenza  di  detti  termini,  l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi,  anche  documentali,  sulla  spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente  superiore a 4.000 euro,  anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate.  Queste disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

Definizione agevolata somme iscritte a ruolo (Art. 1, cc. 618 – 624 )

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31.10.2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

a)  di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nonché degli interessi di mora;

b)  delle somme dovute a titolo di aggio a favore degli agenti della riscossione.

Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti. Entro il 28.02.2014, i debitori che intendono aderire alla definizione dovranno versare, in un’unica soluzione, le somme dovute.

Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28.02.2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi resta sospesa fino al 15.03.2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

Le disposizioni si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013.

Campione d’Italia – tasso di cambio convenzionale (Art. 1, c. 631 )

Dal 2014 la percentuale di riduzione forfetaria del tasso di cambio in euro, per la determinazione dei redditi conseguiti in franchi svizzeri prodotti da persone fisiche residenti nel territorio del comune di Campione d’Italia per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi , passa dal 20% al 30% .

Parziale deducibilità dell’IMU su immobili strumentali ( Art. 1, cc. 715, 716 )

L’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, nella misura del 30% per l’anno 2013 e del 20% dall’anno 2014.

Permane invece l’indeducibilità ai fini IRAP.

Tassazione IRPEF di  immobili abitativi non locati  (Art. 1, cc. 717, 718 )

Il reddito degli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’ immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’imposta municipale propria, concorre alla formazione della base  imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50%.

La norma ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013.

Aumento dell’aliquota della Gestione Separata Inps  (Art. 1, cc.  491, 744 )

L’aliquota contributiva della Gestione Separata Inps relative a soggetti già iscritti ad altre forme previdenziali e pensionati aumenta :

  • al 22% per l’anno 2014;
  • al 23,50% per l’anno 2015.

Resta invece invariata al 27,72% per l’anno 2014 l’aliquota  per  i  lavoratori  autonomi,  titolari  di posizione fiscale ai fini dell’Iva,  iscritti alla Gestione  Separata Inps che non risultino iscritti ad altre gestioni   di previdenza obbligatoria né pensionati.

Per i soggetti iscritti in via esclusiva alla suddetta Gestione Separata e non titolari di posizione IVA la contribuzione aumenta al 28,72%.

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Altri provvedimenti

Incremento del limite delle compensazioni o rimborsi su conto fiscale (D.L. n. 35/2013)

Dal 2014 scatta l’incremento del tetto massimo delle compensazioni, o rimborsi in conto fiscale, che sale da 516.000 a 700.000 euro. Il limite va riferito alle compensazioni materialmente effettuate in un anno solare, a prescindere dall’annualità cui si riferisce il credito utilizzato.

Interessi legali – 1% dal 2014 (decreto del 12.12.2013)

Dal primo di gennaio 2014 il tasso legale di interesse scende dal 2,5% all’1%.

Modifiche all’imposta di registro ed ipotecarie e catastali sui trasferimenti immobiliari (art. 10 D.Lgs 23/2011)

Dal 01.01.2014 è modificata la tassazione sui trasferimenti immobiliari. L’imposta di registro ha ora solo due aliquote:

OGGETTO DEL TRASFERIMENTO

IMPOSTA DI REGISTRO

Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi

9% (minimo 1.000 euro)

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis “agevolazione “prima casa”

2% (minimo 1.000 euro)

Variano anche le somme dovute per imposte ipotecarie e catastali che sono ora dovute, per gli  atti immobiliari a titolo oneroso, in misura fissa di euro 50,00 ciascuna.

Per altri atti immobiliari (atti a titolo gratuito o non traslativi, tra cui i compromessi), gli importi salgono ad euro 200,00.

Per gli atti soggetti ad IVA (anche in reverse charge) le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute, sempre dal 01.01.2014, come segue:

atti soggetti IVA

registro

ipotecaria

catastale

Abitazioni e pertinenze

Euro 200

Euro 200

Euro 200

Bene Strumentale

Euro 200

3% (minimo 200 euro)

1% (minimo 200 euro)

Per gli atti relativi a cessioni di soggetti passivi IVA, ma esenti ex art. 10 DPR 633/1972 le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute, sempre dal 01.01.2014, come segue:

Atti esenti IVA

registro

ipotecaria

catastale

Abitazioni e pertinenze

9% (minimo 1.000 euro)

Euro 50

Euro 50

Abitazioni e pertinenze prima casa

2% (minimo 1.000 euro)

Euro 50

Euro 50

Bene Strumentale

Euro 200

3% (minimo 200 euro)

1% (minimo 200 euro)

 

Agevolazioni “prima casa” (art. 10 D.Lgs 23/2011 e art. 26 DL 104/2013).

Con decorrenza dal 1.01.2014 le agevolazioni “prima casa” saranno applicabili solo se l’immobile non è classificato catastalmente nelle categorie A/1, A/8 E A/9.

Registrazione contratti di locazione (modello RLI) e versamento imposte (F24 ELIDE)

Dal 3 febbraio 2014 la registrazione dei contratti di locazione di immobili dovrà avvenire mediante il nuovo modello RLI (in sostituzione del modello 69 che resterà valido però sino al 31/03/2014) , che consentirà, oltre alla registrazione online del contratto di locazione, anche di allegare una copia dello stesso in formato Pdf/A e/o Tif/Tiff. Il modello dovrà essere presentato in modalità telematica direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato fermo restando la possibilità di presentare il modello RLI presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.

Il modello è da utilizzare anche per l’opzione o la revoca del regime di cedolare secca.

Per quanto riguarda il versamento, a partire dal 1 febbraio 2014, l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versate mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) in alternativa al modello F23. A partire dal 1 gennaio 2015 i suddetti versamenti sono effettuati esclusivamente con il modello F24 ELIDE.

Accettazione di pagamenti elettronici da parte di commercianti ed esercenti attività di servizi, anche professionali. Obbligo di dotazione di POS.

Il Decreto Crescita 2.0 (DL n. 179/2012) prevede che dal 2014 tutti i soggetti esercenti l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, siano obbligati ad accettare pagamenti tramite carte di debito (bancomat/carte di credito).

Tuttavia ad oggi non è stato emanato il decreto attuativo che, da informazioni della stampa specializzata, dovrebbe prevedere che l’obbligo di dotarsi di POS scatterebbe solo per pagamenti superiori a 30 euro e nei confronti di soggetti che hanno realizzato un volume d’affari superiore ad ero 200.000.

Al momento quindi l’obbligo è solo formale e non attuabile e, allo stato attuale, non sono previste sanzioni per l’inadempimento.

ENASARCO – nuove aliquote, massimali e minimali

Dall’anno 2014 il contributo Enasarco sulle provvigioni passa dal 13,75% al 14,20%, sempre dovuto per metà a carico dell’agente e per metà a carico del preponente.

La nuova aliquota si applica su tutte le provvigioni maturate dal 01/01/2014 mentre su quelle maturate precedentemente e non ancora pagate dalla casa mandante permane la vecchia aliquota del 13,75%.

Variano anche i massimali ed i contributi minimali:

agenti o rappresentanti

Massimale provvigionale annuo

minimale

Monomandatari

35.000,00

824,00

Plurimandatari

23.000,00

412,00

Il versamento deve essere effettuato dal mandante entro il 20 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.


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