By tcalb

 

 

 

Dal 1° gennaio 2013, per effetto dell’adeguamento della disciplina nazionale alla Direttiva UE 2010/45,  vengono modificati diversi adempimenti e caratteristiche delle fatture.

In particolare si segnala la possibilità di numerazione progressiva ininterrotta anche al variare dell’anno solare, il contenuto obbligatorio dei documenti, la specifica del momento impositivo per le prestazioni di servizi generici con operatori esteri e la facoltà di fatturazione differita anche per le prestazioni di servizi.

E’ ora obbligatorio indicare in fattura anche il numero di partita IVA del cliente e, per i privati, il codice fiscale.

 

Di seguito sui riporta una sintesi delle principali novità.

Numerazione univoca delle fatture

La novità più immediata, che riguarda la generalità dei contribuenti, è costituita dall’obbligo di numerazione univoca delle fatture.

Secondo la Risoluzione n. 1/2013 dell’Agenzia delle Entrate e possibile ricorrere a diverse alternative:

  1. Continuare a numerare, come già in precedenza, le fatture in ordine progressivo per anno solare. L’univocità è comunque garantita dalla presenza della data di emissione;
  2. iniziare dal 2013 una numerazione progressiva (dal n. 1 ) accompagnata dall’anno di emissione (es. fattura 1/2013, 2/2013 etc. e nel 2014 la prima fattura sarà la 1/2014, e così via);
  3. proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012 (ad esempio se l’ultima fattura emessa nel 2012 è la n. 100 la prima del 2013 sarà la 101);
  4. iniziare dal 2013 una numerazione progressiva (dal n. 1 ) e proseguire all’infinito indipendentemente dall’anno solare;

Fatture rettificative in luogo delle Note di accredito

Altra novità introdotta dalla direttiva consiste nell’abolizione delle Note di accredito, anche se solo nominalmente.

Ora le variazioni dell’imponibile o dell’imposta, in diminuzione o aumento rispetto al documento originario, sono denominate fatture rettificative e dovranno seguire la numerazione progressiva delle fatture.

Viene specificato, anche se era già prassi, l’obbligo di riportare nelle fatture rettificative il riferimento del documento originario che deve essere rettificato.

Contenuto delle fatture

Anche il contenuto obbligatorio della fattura è stato modificato.

Sempre dal 1 gennaio 2013 i documenti dovranno contenere i seguenti elementi (in neretto le novità rispetto al passato):

  • la data di emissione;
  • il numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • la ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale, nonché l’ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • il numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore;
  • la ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • il numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo Ue, il numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato di stabilimento. Se il cessionario o committente, residente o domiciliato nel territorio dello Stato, non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, deve essere indicato il codice fiscale;
  • la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  • l’aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
  • L’indicazione dell’eventuale titolo di non imponibilità o non assoggettabilità ad imposta (come da tabella seguente)

INDICAZIONE delle OPERAZIONI NON SOGGETTE ad IVA

Tipologia di operazione

Indicazione da porre in fattura

Operazione non imponibile ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 9 e 38 38-quater, D.P.R. 633/1972

Operazione non imponibile

Cessione intracomunitaria di beni ex art. 41, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con modif. dalla L. 29.10.1993, n. 427

Operazione non imponibile

Operazione esente ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 633/1972 ad eccezione di quella di cui al n. 6)

Operazione esente

Cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 7 7-bis, co. 1, D.P.R. 633/1972

Operazione non soggetta

Cessione di beni, , e prestazione di servizi, territorialmente non rilevanti, diverse da quelle di cui all’art. 10, co. 1, nn. da 1) a 4), D.P.R. 633/1972, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in altro Stato Ue

Inversione contabile

Cessione di beni territorialmente non rilevanti  e prestazione di servizi, territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Ue

Operazione non soggetta

Cessione di beni usati rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 23.2.1995, n. 41, conv. Con modif. dalla L. 22.3.1995, n. 85

Regime del margine – Beni usati

Cessione di oggetti d’arte rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 41/1995

Regime del margine – Oggetti d’arte

Cessione di oggetti d’antiquariato o da collezione rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 41/1995

Regime del margine – Oggetti d’antiquariato o da collezione

Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette allo speciale regime del margine di cui all’art. 74, 74-ter, D.P.R. 633/1972

regime del margine – Agenzie di viaggio

Fatture emesse dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo proprio (art. 21, co. 6 e 6-ter, D.P.R. 633/1972

Autofatturazione

Operazioni soggette al regime del reverse charge interno ai sensi dell’art. 17, co. 5 e 6, D.P.R. 633/1972

Inversione contabile

Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e materiali di scarto in genere ai sensi dell’art. 74, co. 7 e 8, D.P.R. 633/1972

Inversione contabile

 

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE

TERMINI E MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA SU OPERAZIONI RICEVUTE DA SOGGETTI ESTERI

Per armonizzare gli adempimenti in ambito comunitario, e far coincidere i dati contenuti negli elenchi riepilogativi delle operazioni comunitarie (elenchi Intrastat) il D.L. 216/2012 rivede il momento di effettuazione delle operazioni (“fatto generatore” nella terminologia della Direttiva 2006/112/Ce) e la tempistica per la fatturazione e la registrazione delle operazioni intracomunitarie.

Si vedano al proposito i prospetti riassuntivi che integrano anche il caso di acquisti extra-ue:

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE

Operazione

Momento di effettuazione

Cessione intracomunitaria di beni

Acquisto intracomunitario di beni

L’inizio del trasporto o spedizione (dal territorio dello Stato per le cessioni e da quello dello Stato membro per gli acquisti) oppure  la fatturazione anticipata, totale o parziale.

Non assume più alcuna rilevanza il pagamento di corrispettivi.

Per le operazioni effettuate in modo continuativo per un periodo superiore a un mese (somministrazioni), il momento impositivo si realizza al termine di ciascun mese

Prestazione di servizi generici, resi o ricevuti, nei rapporti B2B (art. 7-ter, D.P.R. 633/1972)

Momento di ultimazione ovvero al momento del pagamento (non l’emissione della fattura).

Se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi

Prestazione di servizi diversi da quelli indicati al punto precedente

Pagamento del corrispettivo o fatturazione anticipata

 

TERMINI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA O PER L’INTEGRAZIONE/AUTOFATTURAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

Operazione

Termine di emissione delle fatture o integrazione/autofatturazione degli acquisti

Modalità di assolvimento dell’imposta

Operazioni attive (cessioni di beni o prestazioni di servizi rese) INTRA-UE

il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 21, co. 4, lett. c), D.P.R. 633/1972).  Il termine di registrazione coincide con quello di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione

Emissione di fattura

Operazioni passive (acquisto di beni o prestazioni di servizi ricevute) INTRA-UE

Integrazione del documento estero entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura (emessa dall’operatore comunitario).

L’Iva a debito sull’operazione mediante annotazione nel registro delle fatture emesse (di cui all’art. 23, D.P.R. 633/1972), comunque, va computata con riferimento al mese di ricezione

Integrazione della fattura estera (UE)

Operazioni attive (prestazioni di servizi rese) EXTRA-UE

il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 21, co. 4, lett. d), D.P.R. 633/1972).  Il termine di registrazione coincide con quello di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione

Emissione di fattura

Operazioni passive (prestazioni di servizi ricevute) EXTRA-UE

Autofatturazione entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura (emessa dall’operatore comunitario).

L’Iva a debito sull’operazione mediante annotazione nel registro delle fatture emesse (di cui all’art. 23, D.P.R. 633/1972), comunque, va computata con riferimento al mese di ricezione

Autofattura

In caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo all’effettuazione dell’operazione, il cessionario dovrà emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione (art. 46, co. 5, D.L. 331/1993).

FACOLTA’ DI FATTURAZIONE DIFFERITA

Operazione

Termine di emissione delle fatture

cessioni di beni, qualora sia stato emesso, all’atto della consegna o spedizione, documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti

entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle

medesime e contiene tutte le operazioni effettuate nel mese solare precedente.

prestazioni di servizi,  “individuabili attraverso idonea documentazione”

entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle

medesime e contiene tutte le operazioni effettuate nel mese solare precedente.

La registrazione va effettuata nel medesimo giorno di emissione, ma l’imposta va liquidata con riferimento all’effettuazione delle prestazioni stesse (art. 23, co. 1, secondo periodo, D.P.R. 633/1972).

OPERAZIONI OGGETTO di FATTURAZIONE

Per le operazioni effettuate dall’1.1.2013 l’obbligo di fatturazione è esteso anche (art. 21, co. 6-bis, D.P.R. 633/1972) alle operazioni indicate nella tabella seguente:

Operazione

novità

note

Cessioni di beni e prestazioni di servizi (tutte le prestazioni, “generiche” e specifiche), diverse da quelle di cui all’art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), D.P.R. 633/1972 (operazioni creditizie, finanziarie e assicurative esenti) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in altro Stato Ue

Viene esteso l’obbligo a tutti i servizi , generici e specifici, effettuati a soggetti passivi che siano debitori dell’Iva nello StatoUe nel quale l’operazione è territorialmente rilevante.

Sulla fattura occorre indicare

l’annotazione “inversione contabile”

Cessioni di beni e prestazioni di servizi (tutte le prestazioni, “generiche” e specifiche) che si considerano effettuate fuori  della Ue (in base alle disposizioni degli artt. da 7-bis a 7-quinquies, D.P.R. 633/1972)

Dovranno essere fatturate indipendentemente dallo status del destinatario (soggetto passivo o privato).

Sulla fattura occorre indicare l’annotazione “operazione non soggetta”

VOLUME D’AFFARI

Concorrono a formare il volume d’affari tutte le operazioni effettuate, comprese quelle territorialmente non rilevanti nel nostro Paese ed oggetto del nuovo obbligo di fatturazione come riportato nella tabella precedente.

Conseguentemente il volume d’affari è costituito da tutte le operazioni effettuate, per le quali viene emessa fattura, con la sola esclusione delle cessioni dei beni ammortizzabili e dei passaggi interni tra attività separate.


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