Dal 1° gennaio 2013, per effetto dell’adeguamento della disciplina nazionale alla Direttiva UE 2010/45, vengono modificati diversi adempimenti e caratteristiche delle fatture.
In particolare si segnala la possibilità di numerazione progressiva ininterrotta anche al variare dell’anno solare, il contenuto obbligatorio dei documenti, la specifica del momento impositivo per le prestazioni di servizi generici con operatori esteri e la facoltà di fatturazione differita anche per le prestazioni di servizi.
E’ ora obbligatorio indicare in fattura anche il numero di partita IVA del cliente e, per i privati, il codice fiscale.
Di seguito sui riporta una sintesi delle principali novità.
Numerazione univoca delle fatture
La novità più immediata, che riguarda la generalità dei contribuenti, è costituita dall’obbligo di numerazione univoca delle fatture.
Secondo la Risoluzione n. 1/2013 dell’Agenzia delle Entrate e possibile ricorrere a diverse alternative:
- Continuare a numerare, come già in precedenza, le fatture in ordine progressivo per anno solare. L’univocità è comunque garantita dalla presenza della data di emissione;
- iniziare dal 2013 una numerazione progressiva (dal n. 1 ) accompagnata dall’anno di emissione (es. fattura 1/2013, 2/2013 etc. e nel 2014 la prima fattura sarà la 1/2014, e così via);
- proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012 (ad esempio se l’ultima fattura emessa nel 2012 è la n. 100 la prima del 2013 sarà la 101);
- iniziare dal 2013 una numerazione progressiva (dal n. 1 ) e proseguire all’infinito indipendentemente dall’anno solare;
Fatture rettificative in luogo delle Note di accredito
Altra novità introdotta dalla direttiva consiste nell’abolizione delle Note di accredito, anche se solo nominalmente.
Ora le variazioni dell’imponibile o dell’imposta, in diminuzione o aumento rispetto al documento originario, sono denominate fatture rettificative e dovranno seguire la numerazione progressiva delle fatture.
Viene specificato, anche se era già prassi, l’obbligo di riportare nelle fatture rettificative il riferimento del documento originario che deve essere rettificato.
Contenuto delle fatture
Anche il contenuto obbligatorio della fattura è stato modificato.
Sempre dal 1 gennaio 2013 i documenti dovranno contenere i seguenti elementi (in neretto le novità rispetto al passato):
- la data di emissione;
- il numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- la ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale, nonché l’ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- il numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore;
- la ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- il numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo Ue, il numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato di stabilimento. Se il cessionario o committente, residente o domiciliato nel territorio dello Stato, non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, deve essere indicato il codice fiscale;
- la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
- l’aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- L’indicazione dell’eventuale titolo di non imponibilità o non assoggettabilità ad imposta (come da tabella seguente)
INDICAZIONE delle OPERAZIONI NON SOGGETTE ad IVA
Tipologia di operazione |
Indicazione da porre in fattura |
Operazione non imponibile ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 9 e 38 38-quater, D.P.R. 633/1972 |
Operazione non imponibile |
Cessione intracomunitaria di beni ex art. 41, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con modif. dalla L. 29.10.1993, n. 427 |
Operazione non imponibile |
Operazione esente ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 633/1972 ad eccezione di quella di cui al n. 6) |
Operazione esente |
Cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 7 7-bis, co. 1, D.P.R. 633/1972 |
Operazione non soggetta |
Cessione di beni, , e prestazione di servizi, territorialmente non rilevanti, diverse da quelle di cui all’art. 10, co. 1, nn. da 1) a 4), D.P.R. 633/1972, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in altro Stato Ue |
Inversione contabile |
Cessione di beni territorialmente non rilevanti e prestazione di servizi, territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Ue |
Operazione non soggetta |
Cessione di beni usati rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 23.2.1995, n. 41, conv. Con modif. dalla L. 22.3.1995, n. 85 |
Regime del margine – Beni usati |
Cessione di oggetti d’arte rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 41/1995 |
Regime del margine – Oggetti d’arte |
Cessione di oggetti d’antiquariato o da collezione rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 41/1995 |
Regime del margine – Oggetti d’antiquariato o da collezione |
Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette allo speciale regime del margine di cui all’art. 74, 74-ter, D.P.R. 633/1972 |
regime del margine – Agenzie di viaggio |
Fatture emesse dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo proprio (art. 21, co. 6 e 6-ter, D.P.R. 633/1972 |
Autofatturazione |
Operazioni soggette al regime del reverse charge interno ai sensi dell’art. 17, co. 5 e 6, D.P.R. 633/1972 |
Inversione contabile |
Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e materiali di scarto in genere ai sensi dell’art. 74, co. 7 e 8, D.P.R. 633/1972 |
Inversione contabile |
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE
TERMINI E MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA SU OPERAZIONI RICEVUTE DA SOGGETTI ESTERI
Per armonizzare gli adempimenti in ambito comunitario, e far coincidere i dati contenuti negli elenchi riepilogativi delle operazioni comunitarie (elenchi Intrastat) il D.L. 216/2012 rivede il momento di effettuazione delle operazioni (“fatto generatore” nella terminologia della Direttiva 2006/112/Ce) e la tempistica per la fatturazione e la registrazione delle operazioni intracomunitarie.
Si vedano al proposito i prospetti riassuntivi che integrano anche il caso di acquisti extra-ue:
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE
Operazione |
Momento di effettuazione |
Cessione intracomunitaria di beni
Acquisto intracomunitario di beni |
L’inizio del trasporto o spedizione (dal territorio dello Stato per le cessioni e da quello dello Stato membro per gli acquisti) oppure la fatturazione anticipata, totale o parziale. Non assume più alcuna rilevanza il pagamento di corrispettivi. Per le operazioni effettuate in modo continuativo per un periodo superiore a un mese (somministrazioni), il momento impositivo si realizza al termine di ciascun mese |
Prestazione di servizi generici, resi o ricevuti, nei rapporti B2B (art. 7-ter, D.P.R. 633/1972) |
Momento di ultimazione ovvero al momento del pagamento (non l’emissione della fattura). Se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi |
Prestazione di servizi diversi da quelli indicati al punto precedente |
Pagamento del corrispettivo o fatturazione anticipata |
TERMINI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA O PER L’INTEGRAZIONE/AUTOFATTURAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE
Operazione |
Termine di emissione delle fatture o integrazione/autofatturazione degli acquisti |
Modalità di assolvimento dell’imposta |
Operazioni attive (cessioni di beni o prestazioni di servizi rese) INTRA-UE |
il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 21, co. 4, lett. c), D.P.R. 633/1972). Il termine di registrazione coincide con quello di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione |
Emissione di fattura |
Operazioni passive (acquisto di beni o prestazioni di servizi ricevute) INTRA-UE |
Integrazione del documento estero entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura (emessa dall’operatore comunitario). L’Iva a debito sull’operazione mediante annotazione nel registro delle fatture emesse (di cui all’art. 23, D.P.R. 633/1972), comunque, va computata con riferimento al mese di ricezione |
Integrazione della fattura estera (UE) |
Operazioni attive (prestazioni di servizi rese) EXTRA-UE |
il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 21, co. 4, lett. d), D.P.R. 633/1972). Il termine di registrazione coincide con quello di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione |
Emissione di fattura |
Operazioni passive (prestazioni di servizi ricevute) EXTRA-UE |
Autofatturazione entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura (emessa dall’operatore comunitario). L’Iva a debito sull’operazione mediante annotazione nel registro delle fatture emesse (di cui all’art. 23, D.P.R. 633/1972), comunque, va computata con riferimento al mese di ricezione |
Autofattura |
In caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo all’effettuazione dell’operazione, il cessionario dovrà emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione (art. 46, co. 5, D.L. 331/1993).
FACOLTA’ DI FATTURAZIONE DIFFERITA
Operazione |
Termine di emissione delle fatture |
cessioni di beni, qualora sia stato emesso, all’atto della consegna o spedizione, documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti |
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime e contiene tutte le operazioni effettuate nel mese solare precedente. |
prestazioni di servizi, “individuabili attraverso idonea documentazione” |
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime e contiene tutte le operazioni effettuate nel mese solare precedente. |
La registrazione va effettuata nel medesimo giorno di emissione, ma l’imposta va liquidata con riferimento all’effettuazione delle prestazioni stesse (art. 23, co. 1, secondo periodo, D.P.R. 633/1972).
OPERAZIONI OGGETTO di FATTURAZIONE
Per le operazioni effettuate dall’1.1.2013 l’obbligo di fatturazione è esteso anche (art. 21, co. 6-bis, D.P.R. 633/1972) alle operazioni indicate nella tabella seguente:
Operazione |
novità |
note |
Cessioni di beni e prestazioni di servizi (tutte le prestazioni, “generiche” e specifiche), diverse da quelle di cui all’art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), D.P.R. 633/1972 (operazioni creditizie, finanziarie e assicurative esenti) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in altro Stato Ue |
Viene esteso l’obbligo a tutti i servizi , generici e specifici, effettuati a soggetti passivi che siano debitori dell’Iva nello StatoUe nel quale l’operazione è territorialmente rilevante.
|
Sulla fattura occorre indicare l’annotazione “inversione contabile” |
Cessioni di beni e prestazioni di servizi (tutte le prestazioni, “generiche” e specifiche) che si considerano effettuate fuori della Ue (in base alle disposizioni degli artt. da 7-bis a 7-quinquies, D.P.R. 633/1972) |
Dovranno essere fatturate indipendentemente dallo status del destinatario (soggetto passivo o privato).
|
Sulla fattura occorre indicare l’annotazione “operazione non soggetta”
|
VOLUME D’AFFARI
Concorrono a formare il volume d’affari tutte le operazioni effettuate, comprese quelle territorialmente non rilevanti nel nostro Paese ed oggetto del nuovo obbligo di fatturazione come riportato nella tabella precedente.
Conseguentemente il volume d’affari è costituito da tutte le operazioni effettuate, per le quali viene emessa fattura, con la sola esclusione delle cessioni dei beni ammortizzabili e dei passaggi interni tra attività separate.
0 Risposte to “IVA – novità 2013 – recepimento direttiva 2010/45”