La Legge di Stabilità per il 2015 ridisegna il ravvedimento operoso che sarà d’ora in avanti esperibile sino al termine di decadenza dell’azione accertatrice e non più entro l’anno successivo.
Altra novità è la circostanza che il ravvedimento è attivbile anche dopo l’avvio di attività di controllo da parte del Fisco (ma solo prima del ricevimento di avvisi bonari o avvisi di accertamento e/o liquidazione).
Varia anche la misura delle riduzioni proposte dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997 come da tabella:
tipologia violazione cui si rimedia | Termine per ravvedimento | Riduzione sanzione rispetto al minimo |
Mancato versamento del tributo | 30 giorni dalla scadenza | 1/10 del minimo |
Errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo | 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (oppure 90 giorni dalla violazione se non è prevista dichiarazione) | 1/9 del minimo |
Termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è commessa la violazione (oppure 1 anno se non è prevista dichiarazione) | 1/8 del minimo | |
Termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella relativa all’anno in cui si è commessa la violazione (oppure 2 anni se non è prevista dichiarazione) | 1/7 del minimo | |
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella relativa all’anno in cui si è commessa la violazione (oppure oltre 2 anni se non è prevista dichiarazione) | 1/6 del minimo | |
Dopo la constatazione della violazione tramite PVC | 1/5 del minimo | |
Presentazione tardiva della dichiarazione (senza che scatti l’omissione) | Entro il 90° giorno successivo al termine originario di presentazione | 1/10 del minimo |
Legge di Stabilità per il 2015