• Il contribuente deve essere una persona fisica che: – intraprende un’attività d’impresa, arte o professione dal
1.01.2012; – l’ha intrapresa successivamente al 31.12.2007.
Il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti
l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero precedente d’impresa, anche in forma associata o familiare.
Ambito soggettivo
L’attività da esercitare non Non deve costituire, in nessun
prosecuzione di attività precedente
Ricavi per prosecuzione di attività
Non esercizio di attività
NUOVI REQUISITI
(+)
REQUISITI TRADIZIONALI
SOGGETTI ESCLUSI
È escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o profes-
modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemen- te svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. sioni.
Qualora sia proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel pe- riodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del benefi-
di terzi cio, non deve essere superiore a € 30.000.
Ricavi o compensi 30.000 nell’anno solare precedente.
Ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a €
Cessioni alla esportazione
Spese per collaboratori o dipendenti
Beni strumentali
• Il contribuente non deve aver effettuato, nell’anno precedente: – cessioni all’esportazione e operazioni assimilate alle ces-
sioni all’esportazione; – servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali; – operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Re-
pubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali.
Il contribuente non deve aver sostenuto nell’anno precedente spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche assunti se- condo la modalità riconducibile a un progetto, programma di la- voro o fase di esso, né erogato somme sotto forma di utili da par- tecipazione agli associati.
Il contribuente non deve aver effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a € 15.000.
• Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA. • Soggetti non residenti. • Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o por-
zioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi. • Esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che, contestual- mente, partecipano a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir,
ovvero a società a responsabilità limitata in trasparenza fiscale.
telefisco 2012:
È consentito l’accesso al regime dei minimi qualora il contribuente abbia svolto un’altra attività, cessata però da oltre 3 anni, anche se i periodi di imposta interi di inattività sono solo 2. Nella fattispecie, il contribuente aveva cessato la precedente attività a maggio 2006, riprendendola a giugno 2009. Il contribuente aveva presentato la dichiarazione Iva e redditi sia per l’anno 2006 sia per l’anno 2009 e quindi, in pratica, i periodi di imposta di inattività sarebbero soltanto 2. Si precisa, comunque, che essendo passati 3 anni (di calendario) dalla precedente cessazione di attività, è possibile accedere al regime dei minimi. In altri termini, si è ribadito che l’impedimento all’accesso al regime agevolato deriva dall’effettivo svolgimento dell’attività nel triennio precedente; conseguentemente, il possesso di una partita Iva inattiva non preclude l’accesso al regime agevolato