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08
Gen
15

regime forfetario 2015 – Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014) – tabella

Tabella

regime forfetario – L. “Stabilità 2015” (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014).

LIMITI DI RICAVI/COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ

Gruppo di settore Codici attività Ateco 2007 Valore soglia ricavi/compensi Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 35.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9)  (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40.000 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 30.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 20.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 15.000 86%
Intermediari del commercio 46.1 15.000 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40.000 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 15.000 78%
Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 20.000 67%
24
Dic
11

NUOVI MINIMI DAL 2012

• Il contribuente deve essere una persona fisica che: – intraprende un’attività d’impresa, arte o professione dal

1.01.2012; – l’ha intrapresa successivamente al 31.12.2007.

Il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti

l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero precedente d’impresa, anche in forma associata o familiare.

Ambito soggettivo

L’attività da esercitare non Non deve costituire, in nessun

prosecuzione di attività precedente

Ricavi per prosecuzione di attività

Non esercizio di attività

NUOVI REQUISITI

(+)

REQUISITI TRADIZIONALI

SOGGETTI ESCLUSI

È escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o profes-

modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemen- te svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. sioni.

Qualora sia proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel pe- riodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del benefi-

di terzi cio, non deve essere superiore a € 30.000.

Ricavi o compensi 30.000 nell’anno solare precedente.

Ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a €

Cessioni alla esportazione

Spese per collaboratori o dipendenti

Beni strumentali

• Il contribuente non deve aver effettuato, nell’anno precedente: – cessioni all’esportazione e operazioni assimilate alle ces-

sioni all’esportazione; – servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali; – operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Re-

pubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali.

Il contribuente non deve aver sostenuto nell’anno precedente spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche assunti se- condo la modalità riconducibile a un progetto, programma di la- voro o fase di esso, né erogato somme sotto forma di utili da par- tecipazione agli associati.

Il contribuente non deve aver effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a € 15.000.

• Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA. • Soggetti non residenti. • Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o por-

zioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi. • Esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che, contestual- mente, partecipano a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir,

ovvero a società a responsabilità limitata in trasparenza fiscale.

 

telefisco 2012:

È consentito l’accesso al regime dei minimi qualora il contribuente abbia svolto un’altra attività, cessata però da oltre 3 anni, anche se i periodi di imposta interi di inattività sono solo 2. Nella fattispecie, il contribuente aveva cessato la precedente attività a maggio 2006, riprendendola a giugno 2009. Il contribuente aveva presentato la dichiarazione Iva e redditi sia per l’anno 2006 sia per l’anno 2009 e quindi, in pratica, i periodi di imposta di inattività sarebbero soltanto 2. Si precisa, comunque, che essendo passati 3 anni (di calendario) dalla precedente cessazione di attività, è possibile accedere al regime dei minimi. In altri termini, si è ribadito che l’impedimento all’accesso al regime agevolato deriva dall’effettivo svolgimento dell’attività nel triennio precedente; conseguentemente, il possesso di una partita Iva inattiva non preclude l’accesso al regime agevolato




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