By tcalb

DECRETO SALVA ITALIA” – L. 22.12.2011, n. 214, in vigore dal 28.12.2011, di conversione del D.L. 6.12.2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici

Sommario
Aiuto alla crescita economica (ace)
Costo del lavoro (deducibilità parziale dell’irap e maggiori deduzioni irap)
Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (36%)
Detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica
Studi di settore
Limite di € 1.000 all’utilizzo del contante
Istituzione dell’ imu (imposta municipale urbana)
Accatastamento dei fabbricati rurali
Tassa su auto di lusso
Tassa di stazionamento delle imbarcazioni
Imposta sugli aeromobili
Canone rai di imprese e societa’ – indicazione in dichiarazione dei redditi
Prossimo aumento delle aliquote iva
Imposta di bollo su attività finanziarie oggetto di emersione
Imposta sul valore degli immobili all’estero
Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero
Avvisi bonari. fidejussione non piu’ necessaria
False autodichiarazioni e sanzione penale
Informazioni bancarie all’anagrafe tributaria e liste selettive
Aumento delle aliquote contributive
Tassazione ordinaria del tfm degli amministratori e tfr superiore a 1000000
Remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti di conto corrente

Aiuto alla crescita economica (ace)
Art. 1
Dal reddito complessivo netto dichiarato dalle società di capitale, dagli enti indicati nell’art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir, e dal reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
Tale rendimento nozionale sarà periodicamente individuato con provvedimento ministeriale entro il 31.01 di ogni anno, in funzione dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori 3 punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.
In via transitoria, per il primo triennio di applicazione e cioè sino all’esercizio 2013, l’aliquota è fissata al 3%.
Base di riferimento è il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010 ad esclusione dell’utile del medesimo esercizio.
Il nuovo capitale proprio è costituito dalla differenza tra
incrementi, rappresentati da
– i conferimenti in denaro;
– gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.
e decrementi, costituiti da
– le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
– gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
– gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
Gli incrementi per conferimenti in denaro rilevano, proporzionalmente al tempo, a partire dalla data del versamento mentre quelli derivanti dall’accantonamento di utili rilevano dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate.
I decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati.
Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
La parte del rendimento nozionale che, eventualmente, dovesse superare il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011.

Costo del lavoro (deducibilità parziale dell’irap e maggiori deduzioni irap)
Art. 2
Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 è deducibile, ai fini Irpef e Ires, un importo corrispondente all’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle altre deduzioni spettanti [art. 11, cc. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 D. Lgs. 446/1997].
La deduzione spetta ai soggetti che determinano la base imponibile Irap quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, cioè:
– le società di capitali e gli enti commerciali (art. 5 D. Lgs. 446/1997);
– le società di persone e le imprese individuali (art. 5-bis D. Lgs. 446/1997);
– gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata (art. 8 D. Lgs. 446/1997);
– le banche, società finanziarie e le imprese di assicurazione (artt. 6 e 7 D. Lgs. 446/1997).
La deduzione è effettuata in base all’art. 99 Tuir, ossia secondo il principio di cassa
Come diretta conseguenza della nuova previsione, viene rivista la deduzione pari al 10% dell’Irap attualmente in vigore.
A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2012, l’importo ammesso in deduzione ai fini Irpef e Ires  è forfetariamente riferito solo all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati (e non più anche alle spese per il personale dipendente e assimilato).
Contestualmente alle precedenti modifiche. la deduzione base ai fini Irap è aumentata da € 4.600,00 a € 10.600,00 (e da € 9.200,00 a € 15.200,00 per le aree svantaggiate) ma solo per le lavoratrici, senza limite di età, e per i lavoratori di età inferiore a 35 anni assunti, anche prima del 2012, a tempo indeterminato.
Queste disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011.

Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (36%)
Art. 4,c.1
Dal 1.01.2012 vengono messe a regime, senza più limite temporale, sia la detrazione del 36% delle spese sostenute per il recupero edilizio, sia quella del 36% che spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, c. 1, lett. c) e d) Dpr 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile, compresi gli interventi .
La norma, ora inserita nel Testo Unico delle Imposte dirette all’art 16-bis, rende quindi definitiva l’agevolazione senza apportare modifiche sostanziali .
Tra le spese sostenute sono comprese anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici, ai sensi della legislazione vigente in materia.
Se gli interventi realizzati in ciascun anno sono mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo di euro 48.000 per immobile delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
In caso di unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, o all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi ed è eliminata la possibilità di rateazione abbreviata per i soggetti ultrasettantacinquenni. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

Detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica
Art. 4, c. 4
La detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici è prorogata fino al 31.12.2012.
La detrazione si applica anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con decorrenza 1.01.2012.
La detrazione, dal 1.01.2013, sarà assimilata alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio e pertanto:
–    le spese per il risparmio energetico potranno beneficiare della detrazione del 36%
–    da tale data non potrà più essere fruita dai soggetti IRES

Studi di settore
Art. 10, cc. 9-13
I contribuenti soggetti agli studi di settore, che, anche per effetto dell’adeguamento, dichiarano ricavi o compensi almeno pari al limite di congruità beneficeranno di limiti all’attività accertativa alle seguenti condizioni:
1.    il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
2.    il contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori
Sostanzialmente quindi, nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti,
–    sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
–    sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento (salvo che ricorrano reati previsti dal D. Lgs. 74/2000);
–    la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato.
Per contro, nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore e per i quali non risulti la congruità, i controlli sono svolti prioritariamente con l’utilizzo dell’accertamento bancario.
Le nuove norme si applicano dalle dichiarazioni relative all’annualità 2011

Limite di € 1.000 all’utilizzo del contante
Art.12, c. 1,1-bis
Dal 6.12.2011 l’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49, cc. 1, 5, 8, 12 e 13, D. Lgs. 231/2007), è ammesso solo per importi inferiori a € 1.000,00: l’adeguamento dei libretti al portatore alla nuova soglia potrà essere effettuato entro il 31.03.2012.
I Professionisti e i Centri elaborazione dati che gestiscono contabilità ordinarie sono tenuti a monitorare il rispetto del nuovo limite, con riferimento, ad esempio, alla modalità con cui sono pagate le fatture ed eseguiti i prelievi ed i versamenti fra soci e società. Qualora dette operazioni si concretizzassero visibilmente in pagamenti in uniche soluzioni con importi di € 1.000,00 o superiori, scatterà l’obbligo di comunicazione dell’irregolarità alle autorità competenti.

Istituzione dell’ imu (imposta municipale urbana)
Art. 13, cc. 1 e 2
Con decorrenza dall’anno 2012 è anticipata l’istituzione dell’IMU in via sperimentale sino all’anno 2014. L’applicazione a regime avverrà quindi dall’anno 2015.
Presupposto impositivo è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente mentre le sue pertinenze sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Base imponibile
La base imponibile dell’Imu è costituita dal valore dell’immobile come già determinato ai fini Ici (art. 5, cc. 1, , 5 e 6 D. Lgs. 504/1992) e secondo le seguenti nuove disposizioni:
Fabbricati
Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando i seguenti moltiplicatori all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1.01 dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%:
categoria    moltiplicatore
A , esclusa la A/10    160
C/2, C/6 e C/7    160
B e C/3, C/4 e C/5    140
A/10    80
D/5    80
D, esclusa la D/5    60 (65 dal 2013)
C/1    55

Terreni agricoli
reddito dominicale vigente al 1.01 dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%    130
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola     110

Aree edificabili
Per richiamo alla legge istitutiva dell’ICI, la base imponibile è data dal valore venale

Aliquote

Aliquota    %    Oscillazione % ammessa da parte dei Comuni
Aliquota base    0,76    +/- 0,3
Abitazione principale e per le relative pertinenze    0,4    +/- 0,2
fabbricati rurali ad uso strumentale    0,2%    +/- 0,1
I Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’Ires, ovvero nel caso di immobili locati.

Detrazioni
Dall’imposta sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00.
Il versamento è effettuato mediante modello F24, con le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Accatastamento dei fabbricati rurali
Art. 13, c. 14-bis
Le domande di variazione della categoria catastale presentate anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti (30.09.2011) e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 201/2011 (28.12.2011), producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell’Economia sono stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. • I fabbricati rurali iscritti nel Catasto dei Terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione (art. 3, c. 3 D.M. Finanze 2.01.1998, n. 28), devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano entro il 30.11.2012, con le modalità stabilite dal D.M. Finanze 19.04.1994, n. 701. • Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l’Imu è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in Catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale.

Tassa su auto di lusso
Art. 16, cc. 1 e 15-ter
Con decorrenza dall’anno 2012, sulle autovetture con potenza superiore ai 185 chilowatt scatterà un’addizionale erariale di 20 euro per ogni kW oltre la soglia.
L’addizionale è progressivamente ridotta al 60%, al 30% e al 15% rispettivamente dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione del veicolo, e non è più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione. Detti periodi si computano dal 1.01 dell’anno successivo a quello di costruzione

Tassa di stazionamento delle imbarcazioni
Art. 16, cc. 2-10 e 15-ter
Dal 1.05.2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, in base alla lunghezza dello scafo:
Euro/giorno    lunghezza      Tassa annua
5 euro     da 10,01 metri a 12 metri,    1.825 euro annui
8 euro    da 12,01 metri a 14 metri,    2.920 euro annui
10 euro     da 14,01 a 17 metri,    3.650 euro annui
30 euro     da 17,01 a 24 metri,    10.950 euro annui
90 euro     da 24,01 a 34 metri,    32.850 euro annui
207 euro     da 34,01 a 44 metri,    75.555 euro annui
372 euro     da 44,01 a 54 metri,    135.780 euro annui
521 euro     da 54,01 a 64 metri,    190.165 euro annui
703 euro     per unità superiori a 64 m,    256.595 euro annui
Soggetti al pagamento sono i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
Sono esenti dalla tassa le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
La tassa è ridotta al 50% per imbarcazioni di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei Comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.
La tassa è esclusa per le unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, o per quelle usate e ritirate dagli stessi con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto.
L’ammontare del tributo è progressivamente ridotto del 15%, del 30% e del 45% dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione.

Imposta sugli aeromobili
Art. 16, cc. 11-15
E’ istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, immatricolati nel registro aeronautico nazionale stabilita nella misura seguente:
a) velivoli con peso massimo al decollo
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
Soggetto passivo è chi risulta essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’aeromobile secondo le risultanze dai pubblici registri, ed è corrisposta contestualmente alla richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità.
L’imposta è dovuta anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale che sostano nel territorio italiano oltre le 48 ore.

Canone rai di imprese e societa’ – indicazione in dichiarazione dei redditi
Art. 17
Le imprese e le società dovranno indicare nella propria dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, e altri elementi eventualmente richiesti dai modelli.

Prossimo aumento delle aliquote iva
Art. 18, c. 1
Dal 1.10.2012 e fino al 31.12.2012 le aliquote Iva del 10% e del 21% sono aumentate di 2 punti percentuali passando quindi rispettivamente al 12% ed al 23%.
La limitazione temporalmente, incremento solo per l’ultimo trimestre di quest’anno, è tuttavia subordinata all’attuazione della riforma fiscale. In caso di mancata attuazione infatti, le aliquote maggiorate permarranno per tutto il 2013 e saranno ulteriormente elevate di mezzo punto percentuale nel 2014 passando quindi al 12,50% ed asl 23,50%.

Imposta di bollo su attività finanziarie oggetto di emersione
Art. 19, cc. 6-12
Le attività finanziarie oggetto di emersione (i cosiddetti scudi fiscali ex art. 13-bis D.L. 78/2009 e artt. 12 e 15 D.L. 350/2001) sono soggette, a regime,  ad un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.
Per i soli anni 2012 e 2013 l’aliquota prevista è, rispettivamente, del 10 per mille e del 13,5 per mille.
Gli intermediari tratterranno l’imposta dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione o riceveranno la necessaria provvista dallo stesso contribuente, ed effettueranno il versamento, entro il 16.02 di ciascun anno, con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell’anno precedente.
Per il primo versamento (da effettuare nel febbraio 2012) il valore delle attività segretate è quello esistente al 6.12.2011.
I contribuenti per i quali non è stata applicata e versata l’imposta saranno segnalati all’Agenzia delle Entrate e l’imposta sarà riscossa mediante iscrizione a ruolo.
Anche per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6.12.2011, sono state, in tutto o in parte prelevate dal rapporto acceso per effetto della procedura di emersione, o comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille.

Imposta sul valore degli immobili all’estero
Art. 19, cc. 13-17 e 23
Con decorrenza dall’anno 2011 viene istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero posseduti dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari  ovvero il titolari di altro diritto reale sugli immobili. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero).
L’aliquota dell’imposta e dello 0,76% del sul valore dell’immobile, che è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto e, in mancanza, sul valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. (vedi aggiornamento 03/05/2012)
Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Il versamento dell’imposta è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento.

Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero
Art. 19, cc. 18-23
Dal 2011 è istituita un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
L’aliquota è determinata pari aell’1 per mille annuo, per il 2011 e per il 2012, per salire all’1,5 per mille dal 2013.
La base imponibile è data dal valore delle attività finanziarie, costituito dal valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.
Il versamento dell’imposta è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento.

Avvisi bonari. fidejussione non piu’ necessaria
Art. 10, c. 13-decies e 13-undecies
La legge n. 214/2011 elimina la fideiussione sulle rateazioni degli avvisi bonari precedentemente prevista in caso di rate successive alla prima complessivamente superiori ad euro 50.000. Contestualmente è introdotta la possibilità di ravvedimento per il ritardato pagamento delle rate diverse dalla prima, se il tardivo versamento avviene entro il termine della scadenza successiva. Il mancato pagamento della 1ª rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla 1ª entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Le disposizioni si applicano, altresì, alle rateazioni in corso al 28.12.2011

False autodichiarazioni e sanzione penale
Art. 11, c. 1
Chi, a seguito delle richieste effettuate dagli uffici o dalla Guardia di Finanza, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, è sanzionato penalmente (art. 76 Dpr 445/2000).
La disposizione si applica solo se, a seguito delle richieste, si configurano le fattispecie di reato tributario.

Informazioni bancarie all’anagrafe tributaria e liste selettive
Art. 11, cc. 2-6
Dal 1.01.2012, gli operatori finanziari hanno l’obbligo di comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni, gli importi ed ogni informazione necessaria ai fini dei controlli fiscali.
Le informazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate anche per l’elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

Aumento delle aliquote contributive
Art. 24, c. 22-23
Dall’anno 2012 le aliquote contributive delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e, successivamente, di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.

Tassazione ordinaria del tfm degli amministratori e tfr superiore a 1000000
Art. 24, cc. 31
E’ abrogato il regime di tassazione separata che caratterizzava le indennità di fine mandato corrisposte agli amministratori, che ora concorrono alla formazione del reddito dell’amministratore secondo le regole ordinarie  con tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene l’incasso .
La norma prevede la tassazione ordinaria, per il TFM amministratori,  “in ogni caso”, quindi indipendentemente dall’entità dell’indennità se il relativo diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Per il TFR erogato a dipendenti, la tassazione è ordinaria solo se di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000.

Remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti di conto corrente
Art. 6-bis
Gli oneri addebitabili dagli istituti di credito su contratti di apertura di credito consisteranno unicamente in una commissione onnicomprensiva, proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
L’ammontare della commissione non potrà eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione.
A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, o oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito potranno prevedere unicamente una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa.
Le clausole difformi sono nulle.

VARIE

Aliquote inps gestione separata – incremento 2012
Per professionisti senza cassa, co.co.co. e co.co.pro. dal 1.01.2012 scatta l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva. Per i soggetti non iscritti ad altre forme pensionistiche l’aliquota è pari al 27,72%; per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e i titolari di pensione l’aliquota è pari al 18%.

Tasso legale di interesse
Per effetto del D.M. 12.12.2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291/2011, a decorrere dal 1.01.2012 il tasso di interesse legale passa dal 1,50% al 2,50%.

Iva – integrazione di fatture di servizi intracomunitari –
Dal 17.03.2012 l’Iva sui servizi intracomunitari dovrà essere assolta con l’integrazione della fattura emessa dal prestatore senza più dover emettere autofattura.
La legge n. 217/2011 ha infatti emendato il c. 2 dell’art. 17 del Dpr 633/1972 e perciò sulle prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art. 7-ter del Dpr 633/1972, effettuate da un operatore comunitario nei confronti di un soggetto passivo nazionale, l’Iva debba essere assolta dal committente residente in base alle modalità dettate dagli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/1993.


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