By tcalb

Dal reddito complessivo netto dichiarato dalle società di capitale, dagli enti indicati nell’art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir, e dal reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
Tale rendimento nozionale sarà periodicamente individuato con provvedimento ministeriale entro il 31.01 di ogni anno, in funzione dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori 3 punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.
In via transitoria, per il primo triennio di applicazione e cioè sino all’esercizio 2013, l’aliquota è fissata al 3%.
Base di riferimento è il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010 ad esclusione dell’utile del medesimo esercizio.
Il nuovo capitale proprio è costituito dalla differenza tra
incrementi, rappresentati da
– i conferimenti in denaro;
– gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.
e decrementi, costituiti da
– le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
– gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
– gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
Gli incrementi per conferimenti in denaro rilevano, proporzionalmente al tempo, a partire dalla data del versamento mentre quelli derivanti dall’accantonamento di utili rilevano dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate.
I decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati.
Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
La parte del rendimento nozionale che, eventualmente, dovesse superare il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011.

aggiornamento 16/03/2012

·    Il Ministero dell’Economia ha chiarito che l’utile destinato alla riserva legale e le rinunce ai crediti dei soci rientrano nell’agevolazione per la crescita economica.
·    Il provvedimento stabilisce che, per le società di persone e le imprese individuali, l’Ace si applica sull’intero patrimonio netto a fine esercizio.
In merito al primo aspetto, viene precisato che le riserve non disponibili, per le quali la destinazione di utili non entra nell’agevolazione, sono costituite dalle poste che non possono essere utilizzate né per la distribuzione, né per copertura di perdite, né per aumenti di capitale, come ad esempio la riserva per l’acquisto di azioni proprie. È invece valido per l’Ace l’accantonamento alla riserva legale e alla riserva indivisibile delle società cooperative.  Sono, inoltre, da considerare non disponibili ai fini Ace le poste alimentate da utili non ancora realizzati come ad esempio, la riserva utili su cambi da conversione e quella da valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.  Il Dm prevede poi che, in ciascun esercizio, la base Ace “netta” (incrementi meno decrementi) non può eccedere il patrimonio netto iscritto in bilancio (compreso l’utile dell’esercizio, diversamente da quanto risulta dalle istruzioni al modello Unico 2012, istruzioni che dovranno dunque essere modificate), senza considerare la riserva acquisto azioni proprie.
Norme del tutto particolari si applicano per le imprese Irpef (ditte individuali e società di persone). L’incentivo è applicabile solo se si tratta di contribuenti in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione, come chiarisce la relazione ministeriale) e riguarda l’intero patrimonio netto risultante dal bilancio, compresa dunque la parte formatasi fino al 31 dicembre 2010. Dovranno essere detratti, chiarisce sempre la relazione, eventuali crediti verso i soci o verso il titolare per prelievi in conto utili. Luca Gaiani – Il Sole 24 Ore – leggi su http://24o.it/iR3KE
D.M. 14.03.2012
Il Sole 24Ore
16.03.2012
p. 25

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