Dal reddito complessivo netto dichiarato dalle società di capitale, dagli enti indicati nell’art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir, e dal reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
Tale rendimento nozionale sarà periodicamente individuato con provvedimento ministeriale entro il 31.01 di ogni anno, in funzione dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori 3 punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.
In via transitoria, per il primo triennio di applicazione e cioè sino all’esercizio 2013, l’aliquota è fissata al 3%.
Base di riferimento è il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010 ad esclusione dell’utile del medesimo esercizio.
Il nuovo capitale proprio è costituito dalla differenza tra
incrementi, rappresentati da
– i conferimenti in denaro;
– gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.
e decrementi, costituiti da
– le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
– gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
– gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
Gli incrementi per conferimenti in denaro rilevano, proporzionalmente al tempo, a partire dalla data del versamento mentre quelli derivanti dall’accantonamento di utili rilevano dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate.
I decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati.
Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
La parte del rendimento nozionale che, eventualmente, dovesse superare il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011.
aggiornamento 16/03/2012
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