Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 29/2012, ha reso noto l’elenco di attività direttamente riconducibili nell’ambito della subordinazione per cui non è ammesso il ricorso a contratti di collaborazione:
· addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
· addetti alle agenzie ippiche;
· addetti alle pulizie;
· autisti e autotrasportatori;
· baristi e camerieri;
· commessi e addetti alle vendite;
· custodi e portieri;
· estetiste e parrucchieri;
· facchini;
· istruttori di autoscuola;
· letturisti di contatori;
· magazzinieri;
· manutentori;
· muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;
· piloti e assistenti di volo;
· prestatori di manodopera del settore agricolo;
· addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
· addetti alla somministrazione di cibi o bevande;
· prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti inbound.
Le collaborazioni coordinate a progetto, devono possedere i seguenti requisiti:
· devono essere funzionalmente collegate a un determinato risultato finale individuabile;
· non devono coincidere con l’oggetto sociale del committente;
· devono basarsi sullo svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi.