L’ art. 17, c. 2 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 consente la definizione agevolata delle sole sanzioni, con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione irrogata e comunque non inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.Il c. 2 dell’art. 17 non prevede quale causa di preclusione alla definizione agevolata la formulazione della domanda di adesione, così come prevista in caso di omessa impugnazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997.
Si ritiene, pertanto, che, stante il rinvio operato dall’art. 17, c. 2 del D.Lgs. n. 472/1997 ai termini di proposizione del ricorso, anche nell’ipotesi in cui il procedimento di accertamento con adesione si concluda negativamente, il contribuente potrà continuare a beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni, a condizione che effettui il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso.